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Lo statuto
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P.A. CROCE BIANCA GENOVESE

FONDATA IL 5 NOVEMBRE 1905

Piazza Palermo 25r - Genova

 

 

S T A T U T O

 

I N D I C E

 

 

CAPO I                 Identificazione dell’Associazione                                                                              3

Art.   1 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 3

Art.   2 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 3

Art.   3 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 3

Art.   4 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 4

 

CAPO II                Dei Soci                                                                                                                      5

Art.   5 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 5

Art.   6 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 5

Art.   7 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 5

 

CAPO III   Dell’Assemblea Generale dei Soci                                                                             6

Art.   8 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 6

Art.   9 .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 6

Art. 10                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 7

Art. 11                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 7

 

CAPO IV   Del Consiglio di Amministrazione e Del Collegio dei Revisori dei Conti     8

Art. 12                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 8

Art. 13                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 8

Art. 14                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 9

Art. 15                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 9

Art. 16                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .                 9

 

CAPO V                Adunanze ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione                                 10

Art. 17                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            10

Art. 18                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            10

Art. 19                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            10

Art. 20                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            10

 

CAPO VI   Disposizioni Generali.                                                                                                         11

Art. 21                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            11

Art. 22                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            11

Art. 23                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            11

Art. 24                .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .               .            11

 

 

 

P.A. CROCE BIANCA GENOVESE

FONDATA IL 5 NOVEMBRE 1905

Piazza Palermo 25r – Genova

 

 

 

S T A T U T O

 

 

 

 

CAPO I

Identificazione dell’Associazione

 

 

Art. 1

 

 

L’Associazione di Pubblica Assistenza CROCE BIANCA GENOVESE istituita nell’anno 1905 addì 5 Novembre, con sede in Genova, Piazza Palermo 25r, è riconosciuta “Ente Morale” con R.D. 13 Marzo 1930 Nr. 379.

 

La P. A. Croce Bianca Genovese è soggetta alle vigenti leggi dello Stato Italiano. Lo scioglimento dell’Associazione, oltreché per le cause e nei modi di legge, avverrà quando la partecipazione dei Soci non sarà più sufficiente a soddisfare completamente l’Art. 3 del presente Statuto.

 

 

Art. 2

 

 

L’Emblema dell’Associazione è costituito da una bandiera verde con Croce Bianca e con l’iscrizione “CROCE BIANCA GENOVESE”.

 

Tale iscrizione è presente nei distintivi, bracciali, sigilli, ed altri fregi e sarà comunque usata in tutte quelle occasioni che sia utile al riconoscimento dell’Associazione.

 

 

Art. 3

 

 

L’Associazione ha carattere aconfessionale ed apartitico e persegue la propria attività senza fini di lucro. Eroga le sue prestazioni a tutti i Cittadini nel rispetto dell’Art. 3, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana.

 

In particolare l’Associazione:

  1. interviene a favore degli infortunati e degli infermi, provvede all’assistenza ed al trasporto degli stessi;

  2. compie opera di educazione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione ed il pronto soccorso;

  3. partecipa, attraverso il volontariato, a tutte le attività assistenziali e sociali a livello del territorio, ed in particolare collabora con le strutture dei Servizi Sociali e Sanitari;

  4. svolge attività di assistenza sociale;

  5. organizza e gestisce servizi di tipo medico e paramedico fruendo di Soci dell’Associazione;

  6. interviene con il proprio Gruppo di Protezione Civile a tutte le operazioni di soccorso che le venissero richieste in caso di pubbliche calamità;

  7. promuove manifestazioni sportive, ricreative e culturali a favore dei propri Soci. A tal fine potrà gestire attività di ristoro all’interno dei propri locali, esclusivamente riservata ai Soci.

 

 

Art. 4

 

 

L’Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con le oblazioni di Entri Pubblici e Privati, con proventi diversi e con donazioni o lasciti da parte di Privati.

 

 

 

 

CAPO II

Dei Soci

 

 

Art. 5

 

 

Il numero dei Soci è illimitato: possono essere Soci persone di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età e che posseggano, secondo le leggi dello Stato, i requisiti della moralità e della buona condotta.

 

Sono ammessi, inoltre, i giovani minorenni, purché iscritti dai propri Genitori o Tutori Legali.

 

I giovani di età inferiore ai sedici anni avranno la qualifica di ALLIEVO e non potranno prestare servizio di pronto soccorso.

 

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Sociale.

 

L’attività dei Soci nell’ambito dell’Associazione è personale, spontanea e gratuita.

 

 

Art. 6

 

 

I Soci si distinguono in:

 

  1. Militi Effettivi

  2. Contribuenti

  3. Allievi

 

I Soci sopra elencati potranno accedere alle qualifiche di Onorario o Benemerito per particolari meriti nei confronti dell’Associazione, secondo le norme ed i modi fissati dal Regolamento Sociale.

 

 

Art. 7

 

 

Perdono la qualità di Socio:

 

  1. tutti coloro che vengano a mancare dei requisiti previsti dall’Art. 5;

  2. tutti coloro che violino, in maniera grave, quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione e dal Regolamento Sociale;

  3. tutti coloro che rassegnino al Consiglio di Amministrazione le proprie dimissioni;

  4. tutti coloro che non rinnovino la propria adesione con il versamento della quota sociale.

 

 

 

 

CAPO III

Dell’Assemblea Generale dei Soci

 

 

Art. 8

 

 

L’Assemblea Generale dei Soci:

 

  1. elegge i membri della Commissione Elettorale incaricata dell’espletamento delle operazioni necessarie alle elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

  2. delibera le modifiche statutarie;

  3. delibera il bilancio consuntivo;

  4. ratifica la radiazione dei Soci su proposta del Consiglio d’Amministrazione;

  5. delibera ogni altro provvedimento di sua competenza.

 

Le Assemblee Generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di Giugno e, in ogni caso, nei termini stabiliti per l’approvazione del bilancio consuntivo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi d’urgenza, sia per iniziativa del presidente, dei Revisori dei Conti o della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

 

Le Assemblee sono indette con invito scritto che dovrà contenere l’Ordine del Giorno delle materie da trattarsi, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

 

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l’invito stesso sono fissate nel Regolamento Sociale.

 

Le delibere relative alle modifiche statutarie possono essere discusse dall’Assemblea Generale dei Soci solo quando il numero dei partecipanti, comprese le deleghe, è pari ai 3/4 del numero dei Soci iscritti ed in regola.

 

 

Art. 9

 

 

Alle Assemblee possono intervenire tutti i Soci maggiorenni tranne quelli che non sono in regola con quanto previsto dall’Art. 5.

 

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

 

I Soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni al voto.

 

Le modalità formali per il rilascio delle deleghe sono fissate nel Regolamento Sociale.

 

 

Art. 10

 

 

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei Soci compreso le deleghe.

 

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l’intervento di un numero di Soci, compreso le deleghe , non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

 

Qualora, in seconda convocazione, l’Assemblea non raggiungesse il numero minimo sopra richiesto di Soci, le attribuzioni dell’Assemblea stessa, escluse quelle elettive e di modifica statutaria, passeranno al Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 11

 

 

Le delibere, prese a maggioranza, debbono essere verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente, che l’Assemblea nominerà, come suo primo atto, tra i partecipanti.

 

 

 

 

CAPO IV

Del Consiglio di Amministrazione e Del Collegio dei Revisori dei Conti

 

 

Art. 12

 

 

L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri che abbiano raggiunto il ventunesimo anno d’età, eletti tra i Soci con votazione a scrutinio segreto previa presentazione di liste di candidati.

 

Con identica procedura sono altresì eletti i tre membri che compongono il Collegio dei Revisori dei Conti; questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

 

In caso di rinuncia o decesso, subentrerà il primo dei non eletti con il maggior numero di consensi ricevuti.

 

Le cariche di Consigliere e di Revisore non possono essere compatibili con coloro che mantengano un regime di lavoro dipendente o che abbiano rapporti di collaborazione istituzionalizzati con l’Associazione.

 

Le cariche sociali non comportano compenso alcuno.

 

 

Art. 13

 

 

All’espletamento delle operazioni necessarie alle elezioni provvederà una Commissione Elettorale composta da cinque membri, nominata dall’Assemblea dei Soci tra i Soci iscritti all’Associazione da almeno un anno.

 

Tali Soci non possono essere candidati al Consiglio di Amministrazione e tantomeno al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

La Commissione Elettorale provvederà ad eleggere al suo interno un Presidente ed un Segretario di Seggio.

 

Le funzioni specifiche e le modalità di votazione saranno regolate dal Regolamento Sociale.

 

Le controversie sulla validità delle elezioni verranno definite, in prima istanza, da una apposita Commissione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, dal Presidente dell’Assemblea e dal Presidente del Seggio Elettorale; tale commissione deciderà sulla base di quanto previsto dal Regolamento Sociale e riferirà le proprie decisioni direttamente all’Assemblea Generale dei Soci.

 

Nel caso che, anche in sede di Commissione, non si addivenisse alla definizione della controversia, spetterà all’Assemblea Generale dei Soci, in seconda istanza, prendere le decisioni in merito, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Sociale.

 

 

Art. 14

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, durante la sua prima riunione, nomina tra i propri membri il Presidente dell’Associazione che la rappresenta legalmente e ne coordina le attività.

 

Sempre nella stessa riunione, il Consiglio d’Amministrazione provvede, altresì, alla nomina di un Vice-Presidente ed all’affidamento, a ciascuno dei propri membri, degli incarichi necessari per l’efficace attività delle proprie funzioni e cioè alla nomina di un Segretario, di un Tesoriere, di un Economo e di un Direttore Sanitario.

 

Il Consiglio d’Amministrazione nomina altresì il Direttore dei Servizi, scelto fra i Soci.

 

Nel caso il prescelto sia un Consigliere eletto dovrà, accettando l’incarico, rassegnare le dimissioni dalla carica consiliare; al suo posto subentrerà il primo dei non eletti con il maggior numero di preferenze ricevuto.

 

 

Art. 15

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica tre anni ed i membri uscenti, incluso il Presidente dell’Associazione, possono essere rieletti.

 

I membri del Consiglio d’Amministrazione che senza giustificato motivo, avallato dal Consiglio stesso, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

 

La decadenza è pronunciata dal Consiglio il quale passa, subito dopo, alla nomina del nuovo Consigliere, primo dei non eletti, secondo la graduatoria delle ultime elezioni.

 

In caso di morte, dimissioni o perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio, la surrogazione avviene secondo il criterio sopra descritto, sempre nel rispetto dei requisiti previsti; a tale norma sono parimenti soggetti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

Art. 16

 

 

I Revisori dei Conti hanno diritto di ispezionare tutta la contabilità, di prendere visione di qualsiasi documento amministrativo, di presentarsi ogni momento al Consiglio di Amministrazione per avanzare quelle osservazioni che ritenessero opportune, di indire, in via straordinaria, l’Assemblea Generale dei Soci, ove riscontrassero un’anormale funzionamento amministrativo.

 

 

 

CAPO V

Adunanze ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

 

 

Art. 17

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce la data delle proprie riunioni, per ottenere la maggior efficacia delle sue funzioni.

 

Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente dell’Associazione oppure su richiesta di almeno sei membri del Consiglio stesso.

 

Il consiglio si riunisce, inoltre, nei tempi previsti dalla legge per l’approvazione del bilancio.

 

 

Art. 18

 

 

Il Consiglio provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno per il personale; promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto e delibera i Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; decide l’espulsione dalla Società dei Soci che si siano resi protagonisti di gravi fatti contravvenendo a quanto stabilito sia dal presente Statuto che dal Regolamento Sociale; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l’Associazione.

 

 

Art. 19

 

 

Spetta al presidente del Consiglio d’Amministrazione di rappresentare l’Associazione e di curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed i salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio d’Amministrazione in riunione da convocarsi entro dieci giorni.

 

 

Art. 20

 

 

In caso di assenza od impedimento del Presidente dell’Associazione, ne fa le veci il Vice-Presidente ed, in assenza od impedimento di quest’ultimo, il Consigliere più anziano di nomina, ed in caso di contemporaneità di nomina, il più anziano di iscrizione.

 

Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide se è presente la metà più uno dei membri che lo costituiscono; esse sono assunte a maggioranza assoluta.

 

Le votazioni sono effettuate a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

 

 

 

CAPO VI

Disposizioni Generali

 

 

Art. 21

 

 

Le proposte ed eventuali modifiche dello Statuto devono essere promosse all’interno del Consiglio d’Amministrazione o per esposto sottoscritto al Consiglio stesso da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 

 

Art. 22

 

 

L’Associazione, quando il Consiglio d’Amministrazione lo ritiene necessario, può avere personale dipendente.

 

Il personale dipendente avrà un contratto di lavoro stabilito con l’Associazione nei termini di legge.

 

 

Art. 23

 

 

Il presente Statuto ed il Regolamento Sociale devono essere a disposizione nei locali dell’Associazione dove ne sia agevole la loro lettura.

 

Il Socio dovrà prenderne visione ed osservare le disposizioni in essi contenute.

 

 

Art. 24

 

 

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza.

 

 

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REGOLAMENTO

SOCIALE

Edizione 1999

13/09/2010 - Revisione art. 2, 18, 29

27/11/2013 - Revisione art. 3 – Aggiunto Capo I bis, art. 4 bis

 

INDICE

CAPO       I  Dei Soci

Art.   1          Ammissione   

Art.   2          Tipologia dei Soci

Art.   3          Riconoscimenti

Art.   4          Quote Associative

CAPO       I bis     Di Altri Riconoscimenti

Art.   4 bis     Altri Riconoscimenti

CAPO       II                     Dei Locali Sociali

Art.   5          Sedi Sociali

Art.   6          Stipetti

Art.   7          Ambulatori

Art.   8          Notturna

CAPO       III                   Dei Mezzi Sociali

Art.   9          Autorizzazioni alla Guida Ambulanze

Art. 10          Revoche e Sanzioni

Art. 11          Mezzi Sociali

CAPO       IV                   Dei Servizi

Art. 12          Divisa Sociale

Art. 13          Partenza

Art. 14          Svolgimento   

Art. 15          Rientro

Art. 16          Oblazioni

CAPO       V                     Delle Elezioni

Art. 17          Diritto al Voto

Art. 18          Candidature

Art. 19          Modalità di Votazione

Art. 20          Spoglio

CAPO       VI                   Dei Responsabili il Consiglio di Amministrazione

Art. 21          Il Presidente

Art. 22          Il Vice-Presidente

Art. 23          Il Segretario

Art. 24          Il Tesoriere

Art. 25          L’Economo

Art. 26          Il Direttore Sanitario

Art. 27          Il Direttore Operativo

CAPO       VII     Del Consiglio di Amministrazione

Art. 28          Riunioni Consiliari

Art. 29          Auditori

Art. 30          Ufficio di Presidenza

CAPO       VIII    Delle Commissioni

Art. 31          Commissione Gestione e Manutenzione Automezzi

Art. 32          Commissione Sanitaria e Formazione

Art. 33          Commissione di Disciplina

Art. 34          Commissione Soccorso Animali

Art. 35          Gruppo Protezione Civile      

Art. 36          Fondo Solidarietà Militi

 

CAPO       IX                   Dei Provvedimenti Disciplinari

Art. 37          Sanzioni

Art. 38          Ricorsi

CAPO       X                     Norme Transitorie

Art. 39          Casi Particolari

Art. 40          Deroghe

 

REGOLAMENTO

SOCIALE

 

 

 

CAPO I

Dei Soci

 

Art. 1

Ammissione

 

Possono iscriversi all’Associazione tutte le persone in possesso dei requisiti indicati nello Statuto della Croce Bianca Genovese.

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Segreteria Amministrativa utilizzando l’apposito modulo prestampato, compilate in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti.

Il modulo deve essere firmato dal richiedente e da due Soci proponenti, a garanzia delle qualità morali del Candidato di cui si rendono personalmente responsabili.

Nel caso il richiedente non potesse usufruire della firma di presentazione di Soci proponenti, l’accettazione della domanda è demandata al Consigliere preposto all’ammissione Soci.

Per i minorenni la domanda deve essere anche sottoscritta da un genitore, o da chi ne esercita la patria potestà, alla presenza del Consigliere responsabile.

Con la firma del modulo il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini associativi e si impegna a rispettare lo Statuto ed il Regolamento Sociale della Croce Bianca Genovese.

Non potranno essere accettate domande di ammissione da parte di candidati che risultino espulsi o soggetti a provvedimenti disciplinari in corso presso altre Pubbliche Assistenze.

Le richieste di ammissione saranno trasmesse al Consigliere addetto all’ammissione Soci che provvederà a convocare il candidato per una valutazione preliminare e, nel caso di Soci Effettivi, a compilare la relativa scheda personale.

Espresso parere favorevole, l’ammissione del nuovo Socio sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. La scheda personale del nuovo Socio sarà quindi trasmessa al Segretario che provvederà ad effettuarne la registrazione.

Nel caso di Soci Soccorritori, copia della scheda personale sarà trasmessa alla Commissione Sanitaria e Formazione che provvederà ad esprimere il proprio parere e ad inserire il nuovo Socio nel programma di addestramento.

Il nuovo Socio dovrà versare, oltre alla quota associativa annuale, una quota di iscrizione a titolo di rimborso spese di segreteria.

 

 

Art. 2 

Tipologia dei Soci

(rev. 13/09/2010)

 

I Soci si dividono in :

  • Militi Effettivi

  • Contribuenti

  • Allievi

Ogni Socio, a qualsiasi tipologia appartenga, deve essere a conoscenza ed attenersi a quanto contenuto nello Statuto e nel Regolamento Sociale della Croce Bianca Genovese, messi a disposizione presso la Sede centrale.

  1. Militi Effettivi

I Militi Effettivi sono obbligati a prestare con continuità, salvo giustificati motivi, attività a favore dell’Associazione e sono tenuti al pagamento anticipato della quota sociale annuale.

Per attività si intende tutto ciò che concerne lo svolgimento dei servizi di soccorso e trasporto, la gestione ed il mantenimento del patrimonio sociale nonché tutto quanto necessario a conseguire i fini associativi.

La non ottemperanza ai predetti obblighi costituisce violazione ai sensi dell’art. 7, lettera “b” dello Statuto Sociale.

Possono richiedere la qualifica di Milite Effettivo uomini e donne che abbiano compiuto il 16° anno di età in buone condizioni psichiche e fisiche.

Il Milite Effettivo non può essere iscritto ad altra Associazione o altro soggetto che svolga attività e/o funzioni analoghe alla P. A. Croce Bianca Genovese né prestare la propria opera e/o servizio a titolo alcuno presso le stesse nell’ambito del Comune di Genova, salvo specifica deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I Militi Effettivi si dividono in:

A) Soccorritori

Possono richiedere la qualifica di Soccorritore i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

I Soccorritori sono obbligati a prestare servizio di Soccorso Persone, sia esso di trasporto che di emergenza.

I Soccorritori sono sottoposti a periodiche verifiche attitudinali per lo svolgimento dei servizi e sono obbligati a frequentare i corsi di formazione organizzati all’interno dell’Associazione o da strutture sanitarie preposte riconosciute dall’Associazione.

La Commissione Sanitaria, sentito il parere della Direzione Operativa, provvede a disporre per le autorizzazioni a “Primo Soccorritore” o “Secondo Soccorritore”, che saranno esposte nell’Albo Sociale.

Per “Primo Soccorritore” si intende il Socio Maggiorenne che abbia terminato l’iter formativo con parere favorevole da parte della Commissione Sanitaria.

Per “Secondo Soccorritore” si intende il Socio Maggiorenne che non ha ancora completato l’iter formativo.

Se all’atto dell’iscrizione il Socio dichiarerà di non voler svolgere servizi di Soccorso Animali ne sarà esentato.

B) Allievi Soccorritori

Possono richiedere la qualifica di Allievo Soccorritore i Soci di età compresa tra 16 e 18 anni.

Con l’esplicito consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà, possono essere autorizzati a prestare servizio di Soccorso Persone, sia esso di trasporto che di emergenza, di Soccorso Animali ed a svolgere servizio in orario notturno.

C)   Soccorritori di Animali

Possono richiedere la qualifica di Soccorritore di Animali i Soci che abbiano compiuto il 16° anno di età.

I Soccorritori di Animali sono obbligati a prestare servizio di Soccorso in Ambulanza Veterinaria, sia esso di trasporto che di emergenza.

Con l’esplicito consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà, i Soci minorenni possono essere autorizzati a prestare servizio in orario notturno.

Se all’atto dell’iscrizione il Socio dichiarerà di non voler svolgere servizi di Soccorso Persone ne sarà esentato.

D) Collaboratori

I Soci che per giustificato motivo non possano o non vogliano accedere alle qualifiche sopra riportate, potranno comunque ottenere la qualifica di Milite Effettivo prestando la propria opera in tutte quelle attività complementari necessarie al perseguimento dei fini associativi.

  1. Contribuenti

I Soci Contribuenti possono frequentare i locali sociali negli orari di normale apertura, non hanno l’obbligo di svolgere attività in favore dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota annuale prevista per la loro tipologia.

  1. Allievi

Appartengono alla tipologia Allievi i Soci che non hanno superato il 16° anno di età.

A partire dal 15° anno di età sono equiparati e possono svolgere gli stessi compiti dei Militi Effettivi, ad eccezione dei servizi di trasporto e soccorso persone, fatto salvo le limitazioni di legge e con l’esplicito consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà.

I Soci Allievi sono tenuti al pagamento anticipato della stessa quota associativa annuale prevista per i Militi Effettivi.

 

Art. 3 

Riconoscimenti

(rev. del 27/11/2013)

Ai Soci che prestano la propria opera a favore dell’Associazione, sia essa di soccorso d’urgenza, trasporto o di soccorso animali, o svolgano rilevanti attività collaterali, sarà attribuito a titolo individuale e per ogni servizio reso, un punteggio che terrà conto delle caratteristiche del servizio stesso secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Come segno di riconoscimento dell’impegno e dedizione alla Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese, i Soci che su base annua avranno raggiunto i punteggi stabiliti, riceveranno un riconoscimento sulla base dei punti accumulati secondo una scala di valori determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio e su proposta di un membro del Consiglio o del Direttore Operativo, potrà attribuire particolari riconoscimenti a Soci meritevoli che abbiano operato in favore dell’Associazione in attività non connesse direttamente all’esecuzione dei servizi.

Le premiazioni avverranno nel corso di un’apposita cerimonia a cui tutti i Soci sono invitati e che costituirà anche un momento di incontro e di verifica sull’operato dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre attribuite Benemerenze e/o Onorificenze ai Soci che nel corso dell’anno, con donazioni o contributi, abbiano operato in modo significativo a favore o nell’interesse della Croce Bianca Genovese.

Le domande o le proposte di riconoscimento dovranno essere indirizzate, tramite la Segreteria Amministrativa, al Consiglio di Amministrazione che le esaminerà e delibererà in merito a suo insindacabile giudizio.

L’attribuzione delle Benemerenze e Onorificenze avverrà durante la cerimonia di premiazione dei Militi.

  1. Benemerenze

  • Socio Benemerito

Tale riconoscimento potrà essere assegnato ai Soci che si sono distinti in modo significativo per particolari opere e/o attività di servizio rese a favore dell’Associazione.

I Soci Benemeriti che per 5 (cinque) anni consecutivi non abbiano prestato attività alcuna a favore dell’Associazione mantengono il titolo di Benemerito ma assumono l’obbligo del pagamento della quota associativa annuale dei Soci Contribuenti, pena la decadenza dai diritti di Socio.

Il cambiamento di tipologia sarà oggetto di specifica delibera consiliare e la comunicazione avverrà per iscritto con affissone all’Albo Sociale.

  1. Onorificenze

  • Socio Onorario

Tale riconoscimento potrà essere attribuito ai Soci che si sono distinti per aver svolto nell’interesse dell’Associazione attività particolarmente rilevanti, per aver concesso donazioni o lasciti, o effettuato altri atti di significativa straordinarietà.

 

  • Consigliere Onorario

Tale onorificenza potrà essere conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione ai Soci che abbiano compiuto almeno 25 (venticinque) anni di vita associativa nella Croce Bianca Genovese ed abbiano maturato almeno 5 (cinque) mandati da Consigliere nel Consiglio dell’Associazione.

Il Consigliere Onorario potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

  • Presidente Onorario

Tale onorificenza potrà essere conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione ad un Socio che abbia compiuto almeno 25 (venticinque)) anni di vita associativa nella Croce Bianca Genovese ed abbia maturato almeno 5 (cinque) mandati da Consigliere nel Consiglio di Amministrazione, di cui almeno 1 (uno) come Presidente della stessa.

Il Presidente Onorario potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e potrà rappresentare l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali su delega del Presidente pro tempore.

 

Art. 4

Quote Associative

Tutti i Soci sono tenuti a pagare anticipatamente la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione in base alla loro tipologia.

L’importo delle quote sociali potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Ottobre di ogni anno.

In caso di mancata delibera si dovranno ritenere confermate le quote dell’anno in corso.

Ad ogni scadenza dell’anno sociale, a cura della Direzione Operativa, sarà verificato che il Socio Effettivo abbia svolto un’attività significativa a favore dell’Associazione in modo da confermarne la tipologia anche per l’anno successivo; in caso contrario il Socio sarà dichiarato Contribuente e ne assumerà tutti gli oneri regolamentari ed amministrativi.

Le variazioni di tipologia saranno oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione che, attraverso la Segreteria Amministrativa, provvederà a darne opportuna informativa ai Soci interessati.

Le quote sociali devono essere rinnovate entro il 1° Marzo di ogni anno. Scaduto tale termine, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i Soci che non hanno rinnovato la propria adesione saranno dichiarati dimissionari e, nel caso volessero tornare a far parte dell’Associazione, dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione.

I Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Soci Effettivi Medici che prestano la loro collaborazione gratuita ai fini associativi, sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota sociale.

 

 

 

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